Il problema
Nel 2007 la L. 123/07 ha modificato il D. Lgs. 231/01 aggiungendo l’articolo 25-septies.
“Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300“
L’articolo fondamentale del Decreto è il seguente:
“Art. 5 – Responsabilità dell’Ente
L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.”
Il nuovo articolo inserito nel D.Lgs. 231/01 è:
“Art. 25-septies. - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.”
Tale norma così modificata sta spingendo con forza tutte le imprese verso l’adozione di sistemi di gestione insieme a diverse forme di incentivo quali:
1. riduzione del tasso Inail fino al 30% (per le aziende più piccole),
2. finanziamenti INAIL a progetti di implementazione di Sistemi di Gestione Della Sicurezza previsti per l’anno prossimo;
3. opera di consulenza inerente lo sviluppo di Sistemi di Gestione da parte dello stesso Organo di Vigilanza (SPISAL);
Le soluzioni possibili
Le soluzioni per evitare questa responsabilità vengono date dal Testo Unico Sicurezza, il D. Lgs. 81/08 all’articolo 30 comma 5 e sono chiaramente definite con l’adozione di un Sistema di Gestione secondo le Linee Guida Uni Inail o secondo lo Standard OHSAS 18001:2007.
“Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.”
Da ciò segue la necessità di implementare un sistema considerando le fondamentali differenze tra i due sistemi di seguito elencate.
Sistema di gestione Secondo le Linee guida Uni Inail
CGIL - CISL - CNA - CONFAGRICOLTURA - CONFAPI - CONFARTIGIANATO - CONFCOMMERCIO - CONFINDUSTRIA - INAIL - ISPESL - UIL - UNI che hanno elaborato e approvato le linee guida.
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- Non è prevista la certificazione del sistema mediante l’intervento di un ente.
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- Le linee guida sono italiane.
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- Gli audit periodici sono interni senza intervento di Enti esterni.
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- Meno costose.
Sistemi di Gestione conformi alla Norma OHSAS 18001:2007
- - Norma British Standards (in Inglese senza traduzione ufficiale).
- - Da certificare mediante Ente di certificazione.
- - Sottoposte ad audit da parte dell’Ente esterno di certificazione annuali.
- - Più costose.