È stato pubblicato in G.U. del 29/05/2013 il D.P.R. n. 59/2013 che introduce l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), quale semplificazione in materia ambientale.
L’AUA è entrata in vigore il 13 Giugno 2013 e sarà applicata nel caso in cui un’impresa, a seguito di quella data, debba effettuare rinnovo o aggiornamento, modifica di autorizzazioni ambientali (p.e. scarico, emissioni) in possesso.
Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo dei contenuti del decreto. Seguiranno ulteriori approfondimenti specifici.
Che cos'è l'AUA
E’ un provvedimento emanato da una sola Autorità Competente (Provincia o altro Ente individuato dalle Regioni) che sostituisce, ricomprendendole, ben 7 diverse autorizzazioni ambientali che prima l’impresa doveva chiedere separatamente.
Quali autorizzazioni può comprendere l'AUA?
L'AUA può comprendere le seguenti autorizzazioni:
- Autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del Dlgs 152/2006;
- Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del Dlgs 152/2006 per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a) b) c), e piccole aziende agroalimentari);
- Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (articolo 269, Dlgs 152/2006);
- Autorizzazione generale in deroga per gli impianti a emissioni scarsamente rilevanti di cui all’articolo 272 del Dlgs 152/2006;
- Comunicazione o nulla osta per le emissioni sonore relativamente alle attività produttive o edilizie ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 Ottobre 1995, n. 447;
- Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del Dlgs 27 Gennaio 1992, n. 99);
- Comunicazioni in materia di rifiuti (pericolosi e non), articoli 215 e 216 del Dlgs 152/2006.
Quando si richiede l'AUA?
Nel caso di richiesta, rinnovo o aggiornamento anche di un solo atto tra quelli elencati sopra (p.e. nuova domanda di autorizzazione alle emissioni, rinnovo autorizzazione allo scarico,…).Pertanto, chi è in possesso p.e. di autorizzazione alle emissioni o allo scarico e non intenda apportarne modifiche o non necessiti di presentarne rinnovo, non è tenuto alla richiesta di AUA.I gestori degli impianti hanno facoltà di non avvalersi dell’AUA nel caso di attività soggette solo a comunicazione, o ad autorizzazione di carattere generale alle emissioni ex art. 272 c.2, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza di autorizzazione generale tramite il Suap.
Chi può richiedere l'AUA?
Le piccole e medie imprese (PMI) come individuate dal DM 18 Aprile 2005, articolo 2, nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni sull’autorizzazione integrata ambientale (AIA).
A chi si richiede l'AUA?
La richiesta va fatta allo Sportello Unico delle Attività Produttive (Suap) competente territorialmente. Il Suap trasmette immediatamente la domanda all’Autorità competente che gestisce la fase di autorizzazione adottando il provvedimento finale e trasmettendolo al Suap che poi rilascia il titolo.
L’autorizzazione unica ambientale dura 15 anni dal suo rilascio. Il rinnovo va chiesto 6 mesi prima della scadenza.
Vantaggi per l'impresa
I vantaggi sono essenzialmente due:
- Possedere un unico decreto e semplificazione nella gestione della presentazione tempi certi per l’ottenimento del decreto (entro 30 giorni per la verifica della completezza e la richiesta di integrazioni). Il provvedimento è rilasciato entro 90 giorni o 120 giorni in funzione della tipologia del titolo richiesto.
- Decorsi i termini per emanare il provvedimento senza che l’Autorità abbia provveduto, scattano i poteri sostitutivi. L’impresa può rivolgersi al funzionario preposto a esercitare i poteri sostitutivi – soggetto che deve essere bene indicato dall’Ente e facilmente individuabile.
– chiedendogli di provvedere a chiudere il procedimento. Egli deve concluderlo entro la metà dei tempi previsti originariamente.
Costi
Il soggetto interessato sopporta i costi delle spese e dei diritti connessi ai provvedimenti compresi nell’Autorizzazione Unica Ambientale. Possono essere aggiunti ulteriori oneri istruttori, ma il totale dei costi non deve superare quanto complessivamente si pagava prima per i vari titoli abilitativi sostituiti dall’AUA.