Le acque di dilavamento e le acque di prima pioggia sono normate dall'art.113 del D.Lgs. n. 152/06 e, nel Veneto, dalle norme di attuazione al Piano di Tutela delle Acque n. 107/2009 e s.m.i..
La norma regionale all'art.39 individua specifiche attività e casistiche che necessitano di un trattamento delle acque di dilavamento e le acque di prima pioggia (p.e. distrubuzione carburanti, aree di manovra e di parcheggio superiori a 5000 m2, dilvamento di rifiuti e materie prime che possono dare orgine ad inquinanti ben specifici …) e, di conseguenza, la gestione delle areee scoperte deve essere attentamente valutata.
I gestori sono tenuti alla verifica di assoggettabilità ai disposti dell'art.39 possibilmente mediante una relazione tecnica redatta allo scopo.