I diisocianati (O=C=N-R-N=C=O) sono composti chimici contenenti due gruppi isocianici (=C=O) che danno loro una notevole affinità verso composti contenenti idrogeno attivo, nonché una discreta tossicità. Il gruppo R può essere di tipo alifatico o aromatico, di lunghezza non specificata, e incide sulla reattività dei diversi isocianati: normalmente gli isocianati aromatici sono più reattivi di quelli alifatici.

I diisocianati compresi nella restrizione prevista dalla UE sono quelli che rispettano la definizione indicata nella restrizione:

- m-tolylidene diisocyanate (EC: 247-722-4 - CAS:26471-62-5)

- 2-methyl-m-phenylene diisocyanate (EC: 202-039-0 - CAS: 91-08-7)

- 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate (EC: 202-112-7 - CAS: 91-97-4)

- 4,4’-Methylenediphenyl diisocyanate (EC: 202-966-0 - CAS: 101-68-8)

- Hexamethylene diisocyanate (EC: 212-485-8 - CAS: 822-06-0)

- 1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene (EC: 220-474-4 - CAS: 2778-42-9)

- 2,4’-Methylenediphenyl diisocyanate (EC: 227-534-9 - CAS: 5873-54-1)

- 1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene (EC: 222-852-4 - CAS: 3634-83-1)

- 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate (EC: 223-861-6 - CAS: 4098-71-9)

-  2,4,6-triisopropyl-m-phenylene diisocyanate (EC: 218-485-4  - CAS: 2162-73-4)

-  2,2’-Methylenediphenyl diisocyanate (EC: 219-799-4 - CAS: 2536-05-2 )

-  4-methyl-m-phenylene diisocyanate (EC: 209-544-5  - CAS: 584-84-9 )

-  4,4'-methylenedicyclohexyl diisocyanate (EC: 225-863-2  - CAS: 5124-30-1)

-  1,5-naphthylene diisocyanate (EC: 221-641-4  - CAS: 3173-72-6)

I diisocianati, reagendo con gruppi funzionali che contengono idrogeni attivi (es. OH, NH, COOH), sono utilizzati per produrre polimeri in diverse applicazioni (schiume poliuretaniche, elastomeri termoplastici, elastan, sigillanti, vernici poliuretaniche, ecc.).

Gli effetti degli isocianati sull’organismo umano sono dovuti in primo luogo all’interazione con le mucose, verso cui presentano azione fortemente irritante. La sensibilizzazione delle vie respiratorie può determinare asma professionale nei lavoratori.

Da ciò segue che i diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

 

Regolamento (UE) 2020/1149

 

Con il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020), che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), sono imposte le condizioni (restrizioni) per l’immissione sul mercato e l’uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1 % in peso.

L’allegato al Regolamento stabilisce le restrizioni previste per l’immissione sul mercato e per quanto riguarda l’uso dal  24 febbraio 2022, in particolare non è possibile immettere sul mercato diisocianati con concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, maggiori di 0,1 % in peso se non con restrizioni (garanzie del fornitore).

Sempre dal dal 24 agosto 2023, per l’uso di diisocianati in concentrazione > 0,1% oltre a quanto previsto per la restrizione per l’immissione sul mercato per i fornitori, è prevista una restrizione per i datori di lavoro o i lavoratori autonomi che devono garantire che gli utilizzatori industriali o professionali  abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati.

In pratica:

1) Dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato europeo i diisocianati  in concentrazione > 0,1%, se non sono rispettate le seguenti condizioni (restrizioni) per il fornitore:

  • garanzia che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di formazione degli utilizzatori industriali e professionali (lavoratori e lavoratori autonomi che manipolano diisocianati),formazione da effettuarsi entro il 24/08/2023 e deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione;
  • l’imballaggio deve riportare l’indicazione “A partire dal 24/08/2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto la formazione adeguata”.

2) Dal 24/08/2023, i diisocianati non devono essere usati in quanto tali, o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

  • la concentrazione di diisocianati sia inferiore allo 0,1% di peso;
  • il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati.