Lo studio effettua il servizio di consulente per il trasporto di merci pericolose per le Ditte clienti mediante tecnico in possesso della certificato CE di formazione per le classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9.
L'Accordo ADR2019, pienamente in vigore da 01/07/2019, stabilisce precisi obblighi per gli operatori che effettuano operazioni di spedizione, imballaggio, carico, scarico e trasporto di merci pericolose su strada.
La figura del consulente ADR, fatte salve alcune specifiche esenzioni, è obbligatoria e la sua designazione, a sensi del D.Lgs. n.35/2010, deve essere comunicata al Dipartimento provinciale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ove ha sede l'impresa.
Lo stesso D.Lgs. 35/2010 stabilisce le sanzioni per la mancata nomina del consulente ADR e le attività connesse allo stesso (p.e. per la mancata nomina è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 € a 36.000 €).
Le aziende manifatturiere possono essere coinvolte in attività di spedizione, imballaggio, carico e, in alcuni casi, di trasporto di rifiuti pericolosi i quali, essendo miscele di sostanze pericolose, sono considerate di fatto merci pericolose assoggettate all'ADR.
Tutto il personale, anche con mansioni generiche, coinvolto in azienda in queste attività deve essere formato secondo quanto indicato nel Capitolo 1.3.
Per quanto riguardo la sola spedizione di merci pericolose (e quindi anche di rifiuti) l'obbligo di avere il consulente è derogato al 31/12/2022.